(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Veneto n. 42 del 17 maggio 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale 6 aprile  2001,  n.
  10 "Nuove norme in  materia  di  commercio  su  aree  pubbliche"  e
  successive modificazioni 
  1. Dopo l'art. 4 della legge regionale  6  aprile  2001,  n.  10  e
successive modificazioni, e' inserito  il  seguente:  "Art.  4-bis  -
Obbligo di regolarita' contributiva. 
  1. L'attivita' di commercio su aree pubbliche, sia  itinerante  che
su posteggi, e' soggetta al requisito della regolarita'  contributiva
nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. 
  2. I comuni svolgono invia telematica l'attivita' di verifica della
regolarita' contributiva aifini del rilascio delle autorizzazioni  di
cui agli articoli 3 e 4. 
  3.  I  comuni  effettuano  controlli  periodici  sulla  regolarita'
contributiva dei soggetti abilitati al commercio su  aree  pubbliche,
avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti di  cui  all'art.
2, comma 7. 
  4. Le imprese richiedenti le autorizzazioni al  commercio  su  aree
pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di  rilascio
dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano  modifiche
dei  dati  identificativi  delle   imprese   stesse,   gli   elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie  alla
verifica della regolarita' contributiva, ai sensi dell'art. 43, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 "Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni. 
  5. Le imprese non ancora iscritte al registro  delle  imprese  alla
data del rilascio o  di  subingresso  dell'autorizzazione  o  per  le
quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine  per  il  primo
versamento  contributivo,   sono   soggette   alla   verifica   della
regolarita' contributiva decorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di
iscrizione al registro delle imprese  e  comunque  entro  i  sessanta
giorni successivi. A tal fine  le  imprese  indicano  al  comune  gli
elementi  indispensabili  per  il  reperimento   delle   informazioni
necessarie alla verifica della regolarita' contributiva. 
  6. La partecipazione  a  mercati,  mercati  straordinari,  fiere  e
manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte  di  soggetti
abilitati  in  altre  regioni  e'  subordinata  alla  verifica  della
regolarita' contributiva se tale verifica, nella Regione in cui si e'
ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce  un  presupposto  per
l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche. 
  7. La  partecipazione  da  parte  di  imprese  a  mercati,  mercati
straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree  pubbliche
e' subordinata alla verifica della regolarita' contributiva.".