(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 17 maggio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis - Obbligo di regolarita' contributiva. 1. L'attivita' di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, e' soggetta al requisito della regolarita' contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. 2. I comuni svolgono invia telematica l'attivita' di verifica della regolarita' contributiva aifini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4. 3. I comuni effettuano controlli periodici sulla regolarita' contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 7. 4. Le imprese richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarita' contributiva, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni. 5. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarita' contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarita' contributiva. 6. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni e' subordinata alla verifica della regolarita' contributiva se tale verifica, nella Regione in cui si e' ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche. 7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche e' subordinata alla verifica della regolarita' contributiva.".